L' art. 2755 del Codice Civile è rubricato “Spese per atti conservativi o di espropriazione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.
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