Articolo 2760 del Codice Civile

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L' art. 2760 del Codice Civile è rubricato “Crediti dell'albergatore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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