L' art. 2763 del Codice Civile è rubricato “Crediti per canoni enfiteutici".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.
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