L' art. 2767 del Codice Civile è rubricato “Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore.
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