Articolo 2767 del Codice Civile

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L' art. 2767 del Codice Civile è rubricato “Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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