Articolo 2793 del Codice Civile

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L' art. 2794 del Codice Civile è rubricato “Sequestro della cosa".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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