L' art. 2796 del Codice Civile è rubricato “Vendita della cosa".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
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