Articolo 2802 del Codice Civile

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L' art. 2802 del Codice Civile è rubricato “Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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