L' art. 2802 del Codice Civile è rubricato “Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.