Articolo 24 del D.Lgs. 346/1990

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L'articolo 24 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato "Spese mediche e spese funerarie ". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione.
2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire due milioni.


Se vuoi consultare gli altri articoli del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni , accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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