L'articolo 24 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato "Spese mediche e spese funerarie ".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione.
2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire due milioni.
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