L'articolo 26 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato "Detrazione di altre imposte".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono: a)(Lettera abrogata); b) le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.
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