L'articolo 49 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato "Notificazioni".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
1. Gli avvisi previsti nel presente testo unico sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o da messi comunali o di conciliazione.
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