L'articolo 102 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Litisconsorzio necessario".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
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