L'articolo 104 del Codice della Strada è rubricato "Sagome e masse limite delle macchine agricole".
Ecco il testo:
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle prescrizioni stabilite dal regolamento relative a sbalzi, lunghezza complessiva, sporgenza laterale e bloccaggio degli attacchi.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni e rinnovabile.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva per segnalare gli ingombri.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme di bloccaggio o dei dispositivi di segnalazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.
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