L'articolo 104 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Pluralità di domande contro la stessa parte".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma.
È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
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