L'articolo 119 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Imposizione di cauzione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.