Articolo 119 del Codice di procedura civile

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L'articolo 119 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Imposizione di cauzione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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