L'articolo 12 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
comma abrogato;
Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.
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