Articolo 14 del Codice di procedura civile

0
L'articolo 14 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Cause relative a somme di danaro e a beni mobili". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.


Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)