L'articolo 140 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
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