Articolo 147 del Codice di procedura civile

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L'articolo 147 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Tempo delle notificazioni". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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