Articolo 152 del Codice di procedura civile

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L'articolo 152 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Termini legali e termini giudiziari". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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