L'articolo 158 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Nullità derivante dalla costituzione del giudice".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.
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