L'articolo 166 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Costituzione del convenuto".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
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