L'articolo 174 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Immutabilità del giudice istruttore".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.
Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.
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