L'articolo 176 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Forma dei provvedimenti".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.
Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. Periodo soppresso.
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