L'articolo 186 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Pronuncia dei provvedimenti".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.
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