Articolo 194 del Codice della strada

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L'articolo 194 del Codice della Strada è rubricato "Disposizioni di carattere generale".

Ecco il testo: 
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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