Articolo 196 del Codice di procedura civile

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L'articolo 196 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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