L'articolo 196 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
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