Articolo 200 del Codice di procedura civile

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L'articolo 200 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Mancata conciliazione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita nel termine fissato dal giudice istruttore.

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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