Articolo 202 del Codice di procedura civile

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L'articolo 202 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Tempo, luogo e modo dell'assunzione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione.

Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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