L'articolo 202 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Tempo, luogo e modo dell'assunzione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione.
Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.
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