L'articolo 209 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Chiusura dell'assunzione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione.
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