L'articolo 213 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.
L'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego.
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