L'articolo 219 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Redazione di scritture di comparazione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.
Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.
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