Articolo 219 del Codice di procedura civile

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L'articolo 219 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Redazione di scritture di comparazione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.

Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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