L'articolo 224 ter del Codice della Strada è rubricato "Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato".
Ecco il testo:
1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore procede al sequestro ai sensi dell'articolo 213. Copia del verbale è trasmessa entro dieci giorni alla prefettura. Il veicolo sequestrato è affidato ai soggetti custodi autorizzati.
2. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto irrevocabili trasmette copia autentica al prefetto entro quindici giorni affinché disponga la confisca amministrativa.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo, l'organo accertatore dispone il fermo provvisorio del veicolo per trenta giorni.
4. Quando la sentenza o il decreto di condanna sono irrevocabili, il cancelliere ne trasmette copia all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.
5. Avverso il sequestro e il fermo amministrativo provvisorio è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione accessoria. In caso di estinzione per altra causa, l'autorità competente verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione. L'estinzione della pena successiva alla sentenza non ha effetto sulla sanzione accessoria.
7. In caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, l'autorità competente ordina la restituzione del veicolo all'intestatario.
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