L'articolo 226 del Codice della Strada è rubricato "Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale".
Ecco il testo:
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità, anche con riferimento ai mezzi d'opera.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade e i dati risultanti dal censimento del traffico.
4. In attesa dell'attivazione dell'archivio, la circolazione dei mezzi d'opera eccedenti i limiti di massa può avvenire solo sulle strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili pubblicati annualmente nella Gazzetta Ufficiale.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi alle diverse categorie di veicoli a motore e rimorchi.
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, al rilascio della carta di circolazione e a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche, inclusi gli incidenti.
7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dagli organi di polizia stradale e dalle compagnie di assicurazione.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al rilascio della patente, ai rinnovi, alle revisioni, alle sospensioni, alle revoche, nonché i dati relativi alle violazioni che comportano decurtazione del punteggio o sanzioni accessorie.
12. L'anagrafe nazionale è informatizzata e aggiornata dai dati trasmessi dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi di polizia stradale e dalle compagnie di assicurazione.
13. Il regolamento specifica i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe.
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