Articolo 227 del Codice di procedura civile

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L'articolo 227 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.

Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 del codice di procedura penale.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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