Articolo 228 del Codice della strada

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L'articolo 228 del Codice della Strada è rubricato "Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice".

Ecco il testo: 
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all'art. 126.

3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari;
d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade.

6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale;
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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