L'articolo 230 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Modo dell'interrogatorio".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.
Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che l'ammette.
Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, a eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.
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