Articolo 235 del Codice della strada

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L'articolo 235 del Codice della Strada è rubricato "Norme transitorie relative al titolo III".

Ecco il testo: 
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1 ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione.

2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.

3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione.

4. Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo.

5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore.

6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, al trasferimento di proprietà e al rilascio della carta provvisoria di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1 ottobre 1993.

7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore.

8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III, sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente articolo.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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