Articolo 239 del Codice della strada

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L'articolo 239 del Codice della Strada è rubricato "Norme transitorie relative al titolo VII".

Ecco il testo: 
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo.

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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