L'articolo 241 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.
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