L'articolo 256 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale.
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