Articolo 258 del Codice di procedura civile

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L'articolo 258 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Ordinanza d'ispezione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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