L'articolo 260 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Ispezione corporale".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.
All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.
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