Articolo 260 del Codice di procedura civile

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L'articolo 260 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Ispezione corporale". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.

All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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