Articolo 262 del Codice di procedura civile

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L'articolo 262 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Poteri del giudice istruttore". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla località.

Può anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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