L'articolo 271 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Costituzione del terzo chiamato".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter.
Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi degli articoli 171-bis, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo.
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