Articolo 271 del Codice di procedura civile

0
L'articolo 271 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Costituzione del terzo chiamato". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter.

Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi degli articoli 171-bis, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo.


Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)