L'articolo 281 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Rinnovazione di prove davanti al collegio".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.
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