Articolo 281 del Codice di procedura civile

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L'articolo 281 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Rinnovazione di prove davanti al collegio". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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