L'articolo 290 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Contumacia dell'attore".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta nella comparsa di risposta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.
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