Articolo 305 del Codice di procedura civile

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L'articolo 305 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Mancata prosecuzione o riassunzione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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