L'articolo 313 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Querela di falso".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma.
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