L'articolo 324 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Cosa giudicata formale".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.
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