Articolo 34 del Codice di procedura civile

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L'articolo 34 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Accertamenti incidentali". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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